Art. 20.
(Uso delle denominazioni).

      1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.
      2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
      3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle associazioni no profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

 

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