1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle associazioni no profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 15.